Comunicati

LO SAPETE COME PAGANO LE ACCISE LE COMPAGNIE PETROLIFERE?

4. I termini e le modalita’ di pagamento dell’accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Fino all’adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalita’ di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell’accisa e’ effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non e’ ammesso il versamento unitario ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non puo’ prevedere termini di pagamento piu’ ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente. In caso di ritardo si applica l’indennita’ di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine, non e’ consentita l’estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all’estinzione del debito d’imposta. Per i prodotti d’importazione l’accisa e’ riscossa con le modalita’ e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non puo’ essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L’imposta e’ dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e

https://www.normattiva.it/do/atto/export

5/93

25/1/2021 Normattiva

comunitari. ((83))

4-bis. Il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di

alcole e bevande alcoliche che si trovi in ((documentate e riscontrabili)) condizioni oggettive e temporanee di difficolta’ economica puo’ presentare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, istanza di rateizzazione del debito d’imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere presentate istanze di rateizzazione relative ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive a quella di cui al periodo precedente; non sono ammesse ulteriori istanze prima dell’avvenuto integrale pagamento dell’importo gia’ sottoposto a rateizzazione. L’Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento, autorizza il pagamento dell’accisa dovuta mediante versamento in rate mensili ((in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell’accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno)). Sulle somme per le quali e’ autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell’articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di una sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell’integrale pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e all’indennita’ di mora di cui al comma 4, nonche’ della sanzione prevista per il ritardato pagamento delle accise. La predetta decadenza non trova applicazione nel caso in cui si verifichino errori di limitata entita’ nel versamento delle rate. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34)).

————–

AGGIORNAMENTO (83)

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto:

– (con l’art. 131, comma 1) che “Per i prodotti energetici immessi

in consumo nel mese di marzo dell’anno 2020, i pagamenti dell’accisa, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono considerati tempestivi se effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020; sui medesimi pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si applicano le sanzioni e l’indennita’ di mora previste per il ritardato pagamento”;

– (con l’art. 132, comma 1) che “In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, i pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell’anno 2020, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere eseguiti nella misura dell’ottanta per cento, a titolo di acconto, degli importi dovuti ai sensi del medesimo articolo 3, comma 4:

a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di aprile 2020;

b) alle scadenze previste dal predetto articolo 3, comma 4, del

https://www.normattiva.it/do/atto/export

6/93

25/1/2021 Normattiva

citato testo unico, per i prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell’anno 2020″;

– (con l’art. 132, comma 2) che “Nel caso di cui al comma 1, il versamento del saldo delle somme dovute ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e’ effettuato entro il termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *